Art. 2.
(Definizione di non autosufficienza
e piano individualizzato di assistenza).

      1. Sono definite non autosufficienti le persone con disabilità fisica, psichica, sensoriale o relazionale accertata attraverso l'adozione di criteri uniformi su tutto il territorio nazionale secondo le indicazioni

 

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dell'International Classification of Functioning Disability and Health-ICF, dell'Organizzazione mondiale della sanità e attraverso la valutazione multidimensionale delle condizioni funzionali e sociali.
      2. La valutazione multidimensionale di cui al comma 1 è effettuata nell'ambito del distretto di cui all'articolo 3-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, da apposite unità pluriprofessionali appartenenti ai servizi socio-sanitari, composte da medici specialisti nelle discipline cliniche oggetto della disabilità, da personale sanitario dell'area infermieristica e della riabilitazione e da assistenti sociali designati dai comuni, nonché dal medico di medicina generale della persona da valutare.
      3. Per la valutazione della non autosufficienza le unità pluriprofessionali di cui al comma 2 si avvalgono di strumenti e di metodologie validati e uniformi su tutto il territorio nazionale e idonei alla misurazione del grado di autonomia funzionale, quale risultante delle condizioni organiche delle patologie cronico-degenerative e di comorbilità e dei loro esiti, delle condizioni psichiche, sensoriali, cognitive e relazionali ai fini dello svolgimento, delle funzioni della vita quotidiana, della cura di sé e dell'uso degli strumenti e dei mezzi di comunicazione.
      4. Le categorie della non autosufficienza e le corrispondenti misure assistenziali differenziate sono definite in rapporto ai seguenti livelli di disabilità:

          a) incapacità di provvedere autonomamente al governo della casa, all'approvvigionamento e alla predisposizione dei pasti;

          b) incapacità di provvedere autonomamente alla cura di sé, ad alimentarsi e al governo della casa;

          c) incapacità di provvedere autonomamente alle funzioni della vita quotidiana e alle relazioni esterne e presenza di problemi di mobilità e di instabilità clinica.

      5. L'unità pluriprofessionale di cui al comma 1 predispone, a favore della persona

 

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non autosufficiente, un piano individualizzato di assistenza (PIA), che stabilisce le prestazioni di cura, di riabilitazione, di assistenza personale e di aiuto nel governo della casa e, qualora necessarie, le misure di sostegno al reddito personale. Nella predisposizione del PIA sono coinvolti i familiari e, qualora richiesto dall'interessato, un esperto indicato dalle organizzazioni sindacali o dagli organismi di tutela dei cittadini. L'attuazione del PIA è monitorata da un operatore del servizio socio-sanitario con funzioni di responsabile del caso, che interagisce con la persona assistita, i suoi familiari e le risorse ambientali, al fine di valorizzare e utilizzare tutte le risorse idonee a migliorare le condizioni della persona non autosufficiente.
      6. I criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo sono disciplinati e periodicamente aggiornati nell'ambito del Piano nazionale per la non autosufficienza di cui all'articolo 5.